In sequenza i terzi quattro: “8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n.190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n.98/2011; “1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n.190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n.98/2011; “8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive; “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive. L’efficacia operativa decorre dal 2 maggio 2023.