Con la Legge del 24/12/2012 n.228, vengono apportate modifiche al D.L. n.331/93 in relazione alle operazioni intracomunitarie.
In particolare, le modifiche riguardano:
1) il momento di effettuazione delle operazioni:
– una cessione o un acquisto intraUE si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto o spedizione dei beni;
– tra i casi che anticipano il momento di effettuazione rileva la data di emissione della fattura;
– per le cessioni o gli acquisti effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese;
2) la fatturazione e la registrazione:
– per gli acquisti intraUE è confermata la modalità di integrazione della fattura emessa dal fornitore UE. Relativamente alle prestazioni di servizi effettuati da soggetti UE, l’integrazione della fattura estera non è più limitata ai servizi generici ex Art. n.07 ter D.P.R. n.633/72;
– in caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l’acquirente è tenuto ad emettere autofattura entro il 15 del mese successivo, con conseguente annotazione nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione;
– la fattura di una cessione intraUE va emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione e va annotata nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione.