Il Ministero del Lavoro, nella circolare n.32 del 27/12/2012, fornisce chiarimenti in merito alla “genuinità” delle partite IVA. I particolare si sottolinea che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione con lo stesso committente abbia una durata complessiva pari a otto mesi annui per due anni consecutivi; che il corrispettivo di tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nel periodo di due anni consecutivi; che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro fissa presso la sede del committente.