Dal 01/01/2013 è entrato in vigore il nuovo testo dell’Art. n.21 comma 1, DPR n.633/72 riguardante la fatturazione attiva in Italia, recependo così la Direttiva UE 2010/45. La fattura, cartacea o elettronica, viene data per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. La fattura va emessa al momento di effettuazione dell’operazione. Le deroghe: per le cessioni di beni la cui consegna risulta da ddt o altro documento similare può essere emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo quello di effettuazione delle operazioni; per le cessioni di beni effettuate dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo tramite il proprio cedente la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione; per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi UE la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.