L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.10/E del 20 aprile 2023, fornisce alcune precisazioni sugli obblighi introdotti dall’art. 10-bis del Dl n.21/2022 (dl Ucraina) sull’obbligo di possesso della certificazione SOA relativa alle spese per interventi edilizi. Nello specifico, per i contratti di appalto e subappalto in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati in data anteriore è possibile fruire delle detrazioni per gli interventi edilizi a prescindere dalla certificazione SOA (Società organismo di attestazione), anche per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2023. Il valore di 516.000 euro si considera al netto dell’Iva; sono fuori dall’ambito applicativo delle condizioni SOA le spese riguardanti l’acquisto di unità immobiliari, anche antisismiche.