La Corte di Cassazione – sentenza n.23330 del 18/12/2012 – sancisce che l’inidoneità fisica sopravvenuta di un lavoratore giustifica il licenziamento. Esattamente, qualora una sopravvenuta inidoneità fisica impedisca al lavoratore lo svolgimento delle assegnategli, comportando una modificazione dell’assetto organizzativo dell’impresa, è un valido motivo oggettivo di licenziamento, non avendo il datore di lavoro l’obbligo di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative.