L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con la nota n.879/2023, chiarisce che il convivente non può essere collaboratore e/o coadiuvante familiare ai fini previdenziali INPS. Non è un parente o affine entro il terzo grado, rispetto al titolare dell’impresa e pertanto non è tenuto all’obbligo contributivo INPS. Questa posizione potrebbe essere stravolta a breve, dopo la pronuncia della corte di cassazione sull’equiparazione del convivente more uxorio a parenti o affini.