Nelle società di persone e dopo l’01/01/2004 anche nelle srl a determinate condizioni, è possibile che i soci si impegnino a conferire un particolare bene, la loro opera.
Il socio d’opera non è un dipendente della società e non ha diritto ad alcun trattamento salariale; come tutti gli altri soci avrà diritto ad una remunerazione solo se la società avrà generato utili, mentre in caso contrario non otterrà alcun corrispettivo all’opera prestata, così come gli altri soci non otterranno frutti dagli investimenti effettuati.
Qualora dovesse verificarsi una causa sopravvenuta di impossibilità ad effettuare la prestazione, il socio d’opera potrebbe essere anche escluso dalla società; è ovvio che avrà diritto alla liquidazione della sua quota in percentuale corrispondente al capitale sociale.
Peculiare è il trattamento in sede di liquidazione della società: al socio d’opera avrà diritto alla sua quota solo se si avrà residuo dopo la soddisfazione della quota degli altri che hanno conferito beni materiali o denaro. Naturalmente le parti potranno pattuire diversamente nell’atto costitutivo.