Dal 01/08/2023 al 31/08/2023 è attiva la sospensione feriale dei termini processuali del contenzioso. La sospensione opera: per la proposizione del ricorso (anche reclamo/mediazione) e degli appelli; per la costituzione in giudizio del ricorrente (30 gg) e del resistente (60 gg); per gli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso.