In risposta all’interpello n.392/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il divieto di detrazione previsto dall’art. 19-bis1, co. 1, lett. i), Dpr 633/72 per gli immobili classificati catastalmente come abitativi non ha carattere assoluto, è derogabile se l’impresa può dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che gli immobili sono utilizzati, anche solo prospetticamente, nell’ambito di un’attività d’impresa soggetta ad Iva, quale la locazione turistica. Il principio è esteso all’attività di locazione turistica affidata a terzi in “outsourcing”.