Il decreto lavoro, convertito nella legge n.85/2023, apporta delle modifiche alla disciplina del “lavoro occasionale” di cui all’art. 54-bis, DL n.50/2017. Tra le novità si citano: per il settore dei congressi, fiere ed eventi, stabilimenti termali e parchi di divertimento, la soglia massima dei compensi per ciascun utilizzatore è 15.000 euro ed il numero massimo di lavoratori occupati per poter fruire di tali prestazioni sale a 25 dipendenti a tempo indeterminato; la possibilità di acquistare i Libretti di Famiglia è disposta anche a favore delle rivendite di generi di monopolio.