Con Parere della Direzione Regionale Lombardia è stato chiarito che il trasferimento per successione o donazione di quote di società non residenti è esente dall’imposta sulle successioni e donazioni.
Tale esenzione è tuttavia subordinata al rispetto dei requisiti richiesti per l’esenzione dei trasferimenti di partecipazioni in società residenti in Italia di cui all’Art. n.03 comma 4-ter, D.Lgs. n.946/1990.
In particolare, l’esenzione ricorre:
– solo per le partecipazioni per le quali viene acquisito o si integra il controllo della società (art. n.2359 comma1, n. 01, c.c.);
– se gli aventi causa si impegnano formalmente a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni.