Con il decreto Cessioni sono state individuate nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis. La prima opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Per beneficiare della detrazione è necessario inviarla entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Per optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione. La seconda opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023. In questo caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.