L’Indicazione del titolare effettivo vale anche per le procedure di fallimento. Secondo la FAQ 2, nelle procedure esecutive o concorsuali il titolare effettivo va individuato, nei soggetti diversi dalle persone fisiche, prendendo a riferimento l’assetto proprietario della società o dell’ente al momento dell’avvio della procedura esecutiva o concorsuale. Nei fallimenti e liquidazioni giudiziali (FAQ 3) sarebbe il curatore fallimentare, nelle procedure esecutive immobiliari il professionista delegato.