La Corte di Cassazione, con sentenza n.6704 del 13 marzo 2024, ha ribadito la previsione di una precedente sentenza, la n.10826/2023 nella quale, parlando di apprendistato professionalizzante, uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto è la forma scritta. La forma scritta costituisce “un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, nel quale devono essere contenute le indicazioni del Dl n.276/2003, art. 49, comma 4, lett. a), tra le quali il piano formativo individuale.