Il Consiglio Nazionale del Notariato con Studio n.129-2012/T, pubblicato l’08/01/2013, ha fornito chiarimenti in materia di recupero del patrimonio edilizio a seguito dell’introduzione per effetto del D.L. n.83/2012 dei nuovi limiti di agevolazione (detrazione 50% – limite massimo agevolabile 96.000 euro – periodo agevolabile dal 26/06/2012 al 30/06/2013).
In particolare, è stata esaminata la possibilità di fruizione del beneficio entro i nuovi limiti anche relativamente agli acquisti di unità immobiliari abitative cedute da imprese che abbiano effettuato interventi di recupero e ristrutturazione edilizia.
Secondo il Notariato, infatti, “il comma 3 prevede espressamente come la detrazione di cui al comma 1 (dell’art. n.16-bis del TUIR) sia applicabile anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione (o ristrutturazione) purché entro i sei mesi successivi all’ultimazione degli interventi l’immobile sia alienato o assegnato. Conseguentemente avendo l’art. n.11 del Decreto sviluppo richiamato il comma 1 dell’art. n.16-bis che a sua volta è applicabile agli interventi di cui al successivo comma 3, le novità previste dal D.L. n.83/2012 non possono non riguardare anche tale ultima fattispecie”.