L’INPS con messaggio n.1636 del 28/01/2013, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di stabilità 2013, che il contribuente ha la facoltà di chiedere la sospensione, previa presentazione di un’apposita dichiarazione, dei tributi richiesti dagli agenti della riscossione. Esattamente, se si ritiene di avere cause idonee a rendere il credito inesigibile, una semplice dichiarazione attestante la sussistenza di dette causa ferma l’agente della riscossione. La dichiarazione deve essere presentata all’AdR entro 90 giorni dalla notifica dell’atto; le dichiarazione tardive sono considerate prive di effetti.