La legge del 28/01/2009 n.02, ove si è stabilito che la commissione di massimo scoperto è valida solo in relazione a sconfinamenti assistiti da fido e di durata superiore a 30 giorni. Parimenti, è valida la provvigione di conto, o comunque questa sia denominata, ma solo se prevista per iscritto in misura onnicomprensiva, in percentuale rispetto all’affidamento complessivo insieme all’interesse dovuto sui prelevamenti. Questa percentuale non può eccedere per ciascun trimestre lo 0,5% dell’esposizione complessiva (come precisato dall’art.02 comma 2, decreto-legge 01/07/2009, n.78). Il legislatore ha anche precisato che la commissione di massimo scoperto va computata nel calcolo degli interessi al fine dell’usura.