La cartella esattoriale può essere notificata, D.P.R. del 29/09/1973 n.602, ex art. n.26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. del 09/04/2001, art. n.32 e n.39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario. L’Ufficiale postale deve curare che la persona individuata dal concessionario come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.