La nuova bozza del decreto legislativo recante la revisione del sistema sanzionatorio tributario, rivede le “definizioni” di crediti d’imposta. Sano distinti due tipi di crediti d’imposta: inesistenti e non spettanti. Riguardo le sanzioni, resta immutata la causa di non punibilità dei soli crediti non spettanti (nuova lett. 2-bis, dell’art. 10-quater); in ambito penale, i commi 1 e 2 dell’art. 10-quater non subiranno modifiche (soglia di punibilità, pari a euro 50.000, e pena da sei mesi a due anni per i crediti non spettanti e da un anno e mezzo a sei anni per i crediti inesistenti). Differenti le date di entrata in vigore: il penale sarà operativo dal giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, l’amministrativo dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024.