Con la risoluzione n.30E del 17 giugno 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per le imprese che, non adottando i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30/09/2023 alla “rottamazione” del magazzino. Al fine è necessario versare l’Iva e un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap. I codici: “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023 n.213”; “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213”; “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni -Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023 n.213”; “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213”; “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023 n.213”.