Con nota del 14/01/2013 n.5095, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la sede legale dell’impresa individuale e la residenza dell’imprenditore possono coincidere nel caso di imprese individuali che svolgono la propria attività senza la necessità di dover disporre di appositi locali (ad es., l’agente di commercio).
In particolare il Ministero, richiamando la Sentenza n.2814/2000 della Corte di Cassazione, ha infatti desunto che:
– a) la sede dell’impresa individuale può coincidere con la residenza del titolare;
– b) non necessariamente la sede dell’impresa individuale coincide con la residenza del titolare.