Con le modifiche apportate dal Dl n.87 del 28 giugno 2024 al Dln. 74/2000, in attuazione delle previsioni contenute nella legge delega n.111/2023, all’art. 20, co. 01, lett. a), viene eliminato il doppio binario delle sanzioni in ambito tributario/penale. Prima di ora, venivano calcolate le sanzioni amministrative, con la richiesta dell’imposta evasa, maggiorata di sanzioni ed interessi, le pene accessorie (art. 21, Dl n.472/97) la possibilità di richiedere dall’Ente verificatore l’iscrizione ipotecaria o il sequestro conservativo (art. 22, Dl n.472/97). E a seguire, il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) richiedibile dal Pm al sorgere del solo “fumus commissi delicti”, la pena detentiva e le pene accessorie in capo al reo (art. 12 Dl n.74/2000) e la confisca in caso di condanna (art. 12-bis, Dl n. 4/2000). Veniva difatti violato il principio del “ne bis in idem” sancito a livello internazionale, dall’art. 04, Protocollo 07 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e dall’art. 50, Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Grazie alle modifiche, il doppio binario sarà eliminato: i due procedimenti produrranno l’uno gli effetti nell’altro, con conseguente obbligo di dover graduare le sanzioni del secondo giudice, rispetto a quelle già irrogate dal precedente.