La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.19309 del 12 luglio 2024 dando continuità alla sua precedente sentenza n.7657/2024, ha confermato la natura non decadenziale della tardiva comunicazione all’Enea. La detrazione riguardante gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus di cui al Dl 63/2013, art. 16) non decade, anche se il beneficiario non ha inoltrato all’Enea i dati relativi ai lavori entro i 90 giorni dalla loro conclusione.