Gli enti pensionistici privatizzati non possono adottare decisioni che ledano gli assicurati. Con l’ordinanza n.2749/13, depositata il 05/02/2013, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Cassa di previdenza dei commercialisti contro l’annullamento delle trattenute operate sulla pensione di un iscritto torinese. Per la suprema Corte “in materia di trattamento previdenziale, gli enti privatizzati non possono adottare – in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione – atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta, nella specie un contributo di solidarietà dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio pro-rata”.