ACCERTAMENTO: LA SOSPENSIONE DI DIRITTO DELLE CARTELLE

Febbraio 7th, 2013 by admin

In materia di riscossione e’ stata introdotta la sospensione immediata, su richiesta del contribuente, di ogni iniziativa di recupero del concessionario. Il contribuente che ha ricevuto una cartella di pagamento, una comunicazione preventiva d’iscrizione d’ipoteca o un avviso di accertamento esecutivo, per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento, ha la possibilità di presentare una dichiarazione al concessionario di immediata sospensione della procedura di riscossione. La dichiarazione va presentata anche con modalità telematiche entro 90 giorni dalla notifica dell’atto; ai suoi fini dovranno essere documentati: la prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; l’emissione di un provvedimento di sgravio; l’emissione di un provvedimento di sospensione amministrativa o giudiziale; il pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in oggetto; ogni altra causa di non esigibilità del credito sotteso.