BILANCIO MICROIMPRESE: LIMITI DIMENSIONALI

9 Ottobre 2024 di Amministratore

Il legislatore è intervenuto ad incrementare i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e delle microimprese, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato. La disposizione arriva dall’art. 16 del Dl n.125/2024, in vigore dal 25/09/2024, di recepimento della Dir. 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità e la Dir. 2023/2775/Ue del 17/10/2023 che ha disposto l’incremento delle soglie per la classificazione delle imprese. Il bilancio delle microimprese è regolato dall’art. 2435-ter del Codice civile; queste possono evitare la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, a condizione che alcune informazioni siano riportate in calce allo stato patrimoniale. Sono esonerate anche dal redigere il rendiconto finanziario. I nuovi limiti dimensionali per essere definiti microimpresa sono: totale attivo dello stato patrimoniale € 220.000, rispetto ai precedenti € 175.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni € 440.000, rispetto ai precedenti € 350.000; numero medio di dipendenti occupati invariato a 5 unità. La società deve rispettare due di questi tre limiti per due esercizi consecutivi per continuare a beneficiare della redazione del bilancio in forma semplificata.