Con Risoluzione del 07/02/ 2013 n. 07, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esonero dalla ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione assicurativa si applica anche alle banche e agli intermediari finanziari (art. n.25-bis comma 5, DP.R. n.600/73).
Tuttavia, tale esclusione opera nel caso in cui:
– la prestazione sia resa direttamente nei confronti di imprese di assicurazione;
– i beneficiari siano iscritti al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi”;
– i beneficiari operino in forza di un contratto di agenzia o mediazione con le imprese di assicurazione.