L’imposizione, di cui comma 31 dell’art. n.02 della legge n.92/2012, si applica solo alle imprese e non alle famiglie. Pertanto, nessun contributo una tantum è dovuto da chi (famiglie) licenzia la colf, la baby sitter o la badante.
L’imposizione, di cui comma 31 dell’art. n.02 della legge n.92/2012, si applica solo alle imprese e non alle famiglie. Pertanto, nessun contributo una tantum è dovuto da chi (famiglie) licenzia la colf, la baby sitter o la badante.