In occasione della presentazione della dichiarazione IVA bisogna prestare attenzione all’utilizzo dell’eventuale credito d’imposta. Il credito IVA è disciplinato dalle regole introdotte nel 2009 modificate nel 2012 dal Dl n.16/2012. In particolare, i contribuenti con dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto credito: in compensazione verticale (IVA da IVA); in compensazione orizzontale (IVA con le altre imposte dovute); chiederne il rimborso. In quest’ultimo caso tra le novità c’è la scomparsa del quadro Vr e l’utilizzo del quadro Vx compilando il rigo Vx4, oppure, in Unico, il quadro Rx sezione III. In caso di compensazione orizzontale si possono compensare importi non superiori ai 5.000 euro annui, per gli importi superiori la compensazione può avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale; per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale, anche richiedere a un soggetto abilitato il rilascio del visto di conformità. Nessuna regola particolare per le compensazioni verticali: il credito può essere utilizzato nelle liquidazioni periodiche a partire da quella di gennaio 2013 per i contribuenti mensili, o dal primo trimestre per i contribuenti trimestrali.