L’art. 19 della legge n.203/2024 introduce il comma 07-bis all’art. 26 del Dl n.151/2015 che disciplina le dimissioni online o telematiche. Ha stabilito che non si applica la procedura conosciuta (dimissioni online) quando l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre il termine fissato dal Ccnl ovvero in mancanza di questo, per un periodo superiore a 15 giorni. Nella fattispecie il datore può comunicare agli ITL che il rapporto si intende concluso. L’INL, nella nota n.9740/2024 spiega che le dimissioni di fatto operano automaticamente, senza preventivo controllo dell’ispettorato. Il controllo sulla veridicità delle dimissioni è una facoltà degli ITL (Uffici territoriali dell’ispettorato), non un obbligo. Obiettivo è ridurre la pratica seguita da alcuni lavoratori di accumulare assenze ingiustificate al fine di indurre il datore al licenziamento e beneficiare così della NASpI. Non deve essere versato nessun ticket di licenziamento. La norma è in vigore dal 12 gennaio 2025.