Il ministero del lavoro nella circolare n.06/2025, trattando delle novità del Collegato lavoro (legge n.203/2024), chiarisce che le dimissioni di fatto per assenza del lavoratore non sono automatiche, si attivano solo per iniziativa del datore di lavoro. Nel caso di decisione in tal senso, a partire dal 16° giorno di assenza, il datore di lavoro può inviare comunicazione all’ITL; a partire da questo giorno decorre il termine di 05 giorni per l’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro. La data di cessazione da indicare non deve essere antecedente a quella di comunicazione all’ITL. In caso di false comunicazioni all’Ispettorato Territoriale Lavoro, il datore di lavoro sopporta sanzioni penali.