CHIARIMENTI SULL’IVA PER CASSA

Febbraio 19th, 2013 by admin

La circolare n.01/E del 15/02/2013 dell’Agenzia delle Entrate affronta alcune delle problematiche inerenti l’IVA per cassa. I punti toccati riguardano: cessione del credito; pagamento non in contanti; note di variazione; operazioni internazionali. In breve: la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizza il presupposto dell’esigibilità dell’imposta; in caso di pagamenti non effettuati in contanti, il momento rilevante ai fini dell’esigibilità dell’IVA è quello della “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata; in caso di emissione delle note di variazione che comportino la riduzione dell’IVA sulle operazioni effettuate o si ricevano note di variazione che comportino un aumento dell’IVA detraibile, se si è in pendenza del termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, dette variazioni rettificano direttamente l’imposta originaria; qualora le note di variazione siano emesse dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta va computata nella prima liquidazione utile; i soggetti che applicano sia regimi speciali IVA sia il regime ordinario possono, previa separazione delle attività, adottare il regime di IVA per cassa per le operazioni effettuate in applicazione delle regole ordinarie dell’IVA.