Il 07/03/2013 entra in vigore il decreto n.261 del 28/12/2012, nel quale si definiscono i casi e le modalità di revoca per giusta causa, dimissioni e risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale. Secondo il decreto l’incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa; la comunicazione di revoca deve avvenire per iscritto. “Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa sono nulli”. Le dimissioni devono essere formulate in tempi e modi idonei da permettere alla società assoggettata a revisione di affidare l’incarico ad altro revisore legale o società di revisione legale. In caso di revoca o dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale non possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società prima che sia passato un anno dall’avvenuta cessazione anticipata.