Arrivano altri chiarimenti in merito le esclusioni dalla TARES, la nuova imposta sui tributi e servizi. E’ spiegato che non è applicabile l’imposta ai locali e alle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile. La nuova disciplina TARES collega il tributo non al possesso/occupazione/detenzione dell’immobile, ma a una oggettiva idoneità dell’immobile a produrre rifiuti. Tra le fattispecie si elencano a titolo esemplificativo: le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, oppure senza le utenze pubbliche, le aree che sono destinate stabilmente all’esclusivo esercizio di attività sportive , i locali riservati stabilmente a impianti tecnologici (vani ascensore, cabine elettriche, celle frigorifere, ecc), gli immobili che sono oggetto di restauro conservazione o ristrutturazione (limitatamente al periodo dei lavori), le aree impraticabili recintate e le aree adibite al transito dei veicoli o alla loro sosta gratuita. L’esclusione è subordinata ad una duplice condizione: l’indicazione di tali circostanze nella denuncia originaria o in quella di variazione, e la sussistenza di elementi di riscontro obiettivi che sono direttamente rilevabili o comprovati da idonea documentazione.