L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 3/E del 4 marzo 2013, affronta la problematica legata all’applicazione della maggiorazione IRES al reddito delle società non operative e in perdita sistematica che rientrano tra i soggetti passivi IRES.
La maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES per le società “di comodo” (Dl n. 138/2011) si applica al reddito imponibile del periodo d’imposta in cui la società risulta “di comodo”. La base imponibile può essere costituita dal reddito minimo presunto (art. 30, comma 3, legge n. 724/1994) o dal reddito “ordinario” (se superiore al reddito minimo presunto).