La Corte di Cassazione – sentenza n. 4140 sez. trib. 21 febbraio 2013 – ha confermato che, in caso di accesso dell’amministrazione finanziaria nel luogo dove viene svolta l’attività commerciale o professionale ad uso promiscuo, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La circostanza sufficiente a classificare i locali ad uso promiscuo, ex art. 52 DPR n. 633/72, è che i locali adibiti ad abitazione e quelli destinati ad uso professionale sono distinti, ma adiacenti, comunicanti gli uni e gli altri attraverso porte di comunicazione. Detto ciò, per eseguire l’accesso, il personale dell’amministrazione finanziaria deve osservare le garanzie previste dalla norma e quindi richiedere l’autorizzazione della Procura. L’atto di accertamento in contestazione compiuto in violazione delle garanzie previste come citato è di conseguenza nullo, in virtù del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.