Il 16 marzo 2013 (termine prorogato al 18 marzo) i sostituti d’imposta devono versare il contributo di solidarietà dovuto sui redditi superiori ai 300.000 euro. Il contributo fu istituito dall’art. 2, comma 2, del Dl n. 138/2011. Il prelievo è del 3% sui redditi superiori ai 300.000 euro annui lordi, solo sulla parte eccedente il limite.
Il contributo in questione è dovuto per il triennio 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. Non sono soggetti al prelievo: i redditi dei dipendenti statali già sottoposti al prelievo ex lege n. 122/2010; le pensioni d’oro a cui si applica il contributo di perequazione della Legge n. 111/2011.