Con la risoluzione n. 17/E del 18 marzo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di nomenclatura combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati a essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica con potenza installata superiore a 1 kw, sono equiparabili agli oli indicati nel numero 104 della parte III della tabella A, allegata al DPR n. 633/1972, alla cui cessione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.