Dalla sentenza n. 2660 del 13 marzo 2013 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio emerge che Equitalia deve permettere al contribuente l’accesso ai documenti collegati all’emissione di cartelle di pagamento. Il fatto prende origine dal ricorso di un avvocato contro il silenzio rifiuto di Equitalia sull’istanza di accesso con cui chiedeva di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione relativa a un’iscrizione ipotecaria per cartelle dal valore inferiore a 8.000 euro. L’acquisizione documentale era funzionale all’esercizio di difesa del contribuente, e proprio su questo cardine i giudici hanno dato ragione al ricorrente. Pertanto, Equitalia ha avuto ordine di preparare la documentazione richiesta, al fine di consegnarla al ricorrente entro 30 giorni. Le spese di lite hanno seguito la soccombenza.