Secondo le ultime modifiche introdotte con il D.M. n.145/2011 la mediazione spinge sulla concorrenza liberalizzando le tariffe. Il 21/03/2011 e’ diventa obbligatoria la mediazione per le controversie in 10 materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, responsabilità da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l’onere di tentare la mediazione e deve essere all’uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall’assistito. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all’atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. Il decreto milleproroghe ha invece rinviato l’entrata in vigore della mediazione obbligatoria al 21 marzo 2012 in materia di: condominio, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 4 mesi. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.