La sentenza n. 89/04/2013 della quarta sezione Commissione tributaria regionale del Lazio sancisce la non tassabilità dell’indennità sostitutiva ricevuta per ferie non godute. Il compenso ha natura risarcitoria e non è soggetto alle imposte dirette; ciò in quanto le ferie annuali e i riposi settimanali costituiscono un diritto insopprimibile del lavoratore, connesso alla protezione della sua salute quale bene primario costituzionalmente garantito.