La Corte di Cassazione – sentenza n. 7811 del 28 marzo 2013 – attesta la validità della notifica della cartella esattoriale nelle mani del portiere dello stabile. Nel caso, l’Ufficiale giudiziario deve prima tentare la notifica all’effettivo destinatario o, in sua assenza, a un familiare convivente, ovvero a una persona di famiglia o addetta alla casa, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza, nella relata di notifica, deve dare atto dell’inutile tentativo di consegnare la cartella a tali soggetti, e solo allora potrà procedere con la consegna dell’atto al portiere dello stabile.