La Corte di Cassazione, sezione Lavoro – sentenza n. 8666/13 pubblicata il 9 aprile 2013, sancisce che il socio amministratore partecipante al lavoro aziendale con carattere di abitualità è tenuto ad iscriversi alle due corrispondenti gestioni INPS: quella commercianti e quella della Gestione separata. Nelle motivazioni i giudici hanno sostenuto che l’esercizio di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, accompagnata all’esercizio di un’attività in forma d’impresa (artigiani, commercianti o coltivatori diretti) la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente, sono attività distinte soggette ai due diversi obblighi assicurativi.