Il Dm 27 marzo 2013 impone la visita medica obbligatoria per i lavoratori stagionali e occasionali del settore agricolo. La visita medica preventiva all’ASL è a spese del datore di lavoro, ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l’anno, anche presso altre imprese agricole. Interessati al provvedimento sono i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a 50 nell’anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali; i lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole. L’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione, copia della quale il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare.