La Corte di Cassazione – sentenza n. 16453 dell’11 aprile 2013 – in relazione al caso di una condanna del liquidatore di una società per dichiarazione fraudolenta perché aveva usato la dicitura “acconto su fornitura” al posto di “nota di credito”, afferma che “l’utilizzazione di un documento errato nella forma, ma veridico nella sostanza, nulla sposta in ordine alla veridicità dell’operazione, dovendosi comunque accordare rilievo alla indicazione reale di una somma peraltro inferiore rispetto a quella poi fatturata nella sua integralità per effetto della esecuzione della prestazione. Il documento redatto è correttamente inserito nella dichiarazione tra gli elementi passivi fittizi”. La condanna è stata annullata. I giudici puntualizzano, inoltre, che l’utilizzo di fatture fittizie non presuppone che il documento venga emesso da un terzo compiacente.