La circolare INPS 49/2013 è intervenuta in merito le novità sul lavoro accessorio. A differenza della precedente normativa, nella nuova disciplina il lavoro accessorio non è soggetto ad alcuna esclusione, sia di tipo soggettivo che oggettivo, ad eccezione di studenti e pensionati per le attività agricole stagionali e dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Dalla data di entrata in vigore della legge 92/2012 il lavoro accessorio si può instaurare: per ogni tipo di attività; da qualsiasi soggetto; nei limiti del compenso economico previsto. Il lavoro occasionale non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato, se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, le prestazioni occasionali e accessorie possono essere svolte a favore di ciascun committente, per compensi non superiori al limite di 2.000 euro.