La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013, ha ribadito che nella collocazione del nuovo assunto per sostituzione di maternità, il datore di lavoro ha la facoltà di adibirlo anche a mansioni diverse rispetto quelle della lavoratrice assente per esigenze aziendali. Secondo i giudici sussiste ormai in giurisprudenza un orientamento costante secondo cui: “per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore la facoltà di disporre in conseguenza dell’assenza di un dipendente l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni”