Con la circolare n. 1092 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro fornisce agli iscritti le istruzioni per la costituzione delle società tra professionisti previste dal decreto ministeriale n. 34 dell’8 febbraio 2013. Al fine, è necessario presentare domanda di iscrizione al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della StP corredata da: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Per la StP costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, al posto dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società. Entro i successivi 60 giorni dalla richiesta il Consiglio provinciale dovrà convalidare l’iscrizione della società nella sezione dell’albo speciale previa opportune verifiche. Le società multidisciplinari devono essere iscritte nel registro dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l’attività prevalente, andranno iscritte in ogni Ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate”.