L’Articolo n.04 della Legge del 20/05/1970 n.300 che prevede la legittimità dell’installazione degli impianti di videosorveglianza, solo in presenza di esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro, previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la DPL, stabilendo le modalità per l’uso di tali impianti.